Art. 2.

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,»;

          b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

              1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;

              2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;

          c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

          a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

              1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo e

 

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15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

              2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

              3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

          b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

              1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

              2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

              3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

              4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

              5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

          c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di

 

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accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

          d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
      3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
      4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».

 

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